Vincolo o non vincolo… questo è il problema. Il Lungomare sotto assedio!
Vincolo o non vincolo… questo è il problema. Lungomare di Salerno sotto assedio!
Figli delle Chiancarelle rispondono al Soprintendente Miccio: Il lungomare è vincolato!
L’insostenibile leggerezza del [non] essere
Abbandonata la congeniale ritrosia, L’Ing. Miccio, Soprintendente per Beni Architettonici e del Paesaggio di Salerno ed Avellino, scende in campo per dimostrare – urbi et orbi – che il Lungomare Trieste di Salerno non è sottoposto ad alcun vincolo e che, dunque – suo malgrado – può essere sforacchiato ad libitum, anche realizzando, senza alcuna autorizzazione paesaggistica, il mega parcheggio sottomarino di piazza Cavour.
In poche righe passa in rassegna tutte le possibilità di tutela del bene che ogni cittadino ritiene essere il giardino storico per eccellenza di Salerno “per sgombrare il campo da facili quanto inutili supposizioni derivanti dai semplici considerazioni sensoriali personali”.
Citando con supponenza vari articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – le fa fuori, una ad una:
Art. 136 Aree di notevole interesse pubblico
Art. 157 atti emessi ai sensi della normativa previgente
Al riguardo sono corrette solo alcune delle precisazioni addotte:
“Il Lungomare Trieste – scrive il Soprintendente – non è stato oggetto di “dichiarazione d’importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche”, come invece è accaduto per alcune zone di Salerno, tra cui quella a valle del Castello, il Lungomare Orientale” e (aggiungiamo noi, perché lui sembra lo dimentichi) anche il Masso della Signora.
“Per il Lungomare Trieste non è stata mai attivata tale procedura di tutela.”
E’ vero. Infatti non c’è un decreto che dichiari l’importante interesse del Lungomare Trieste.
Ma chi potrebbe emetterlo? Miccio sorprendentemente sostiene debba esserci “una ben precisa procedura di individuazione e di dichiarazione di rilevante interesse pubblico che si conclude in un atto pubblico emanato dalle regioni” dimenticando che il Codice dei beni Culturali assegna tanto alla Regione che al Ministero (cfr. art.138, comma 3) il potere “di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136”.
Dunque, il decreto non c’è, ma il Ministero avrebbe potuto e potrebbe emetterlo, guarda caso proprio “su proposta motivata del soprintendente”.
Il soprintendente Miccio avrà mica proposto qualcosa? Impensabile.
Sembra dire: Nessuno ha mai inserito il Lungomare tra le aree d’interesse, perché dovrei farlo io?
Art. 142 Aree tutelate per Legge
Ma è nell’escludere che il Lungomare sia vincolato in quanto bene individuato dall’art. 142 del Codice che viene fuori la stoffa del giurista:
“Tra gli undici casi previsti – scrive – quello che potrebbe interessare è descritto alla lettera a) (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia…)”.
Anche se a tratti sembra quasi avvicinarsi alla verità.
Poi, però, si riprende e, rammaricandosi, aggiunge:
“ma il comma 2 dello stesso articolo esclude da queste fasce tutelate le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B. Purtroppo il Lungomare Trieste viene atrovarsi in questa categoria di esclusione”.
Già, “purtroppo”. Altrimenti, sembra di capire, avrebbe fatto fuoco e fiamme.
Purtroppo per lui – diciamo noi – quanto asserito è una svista clamorosa, un errore madornale che proprio chi imputa ad altri la “non perfetta conoscenza dei presupposti normativi che pure sono evocati”, avrebbe dovuto evitare.
Infatti, se il Soprintendente si fosse informato meglio – magari chiedendo lumi proprio al Comune – avrebbe potuto apprendere che lo strumento urbanistico vigente a Salerno nel 1985 era il vecchio “piano Marconi”, approvato nel 1965, ossia ben prima che il d.m. 1444/1968 istituisse e tipizzasse le zone omogenee A e B.
Ed è per questo motivo che lo stesso Comune di Salerno, all’atto della redazione della “Carta dei Vincoli” allegata al PUC, individuò le aree escluse dal vincolo imposto ope legis dall’art. 142 del Codice riferendosi al centro edificato perimetrato ai sensi della legge 865/1971 e non sulla base delle zone A e B – che, per quanto detto, non esistevano nel “piano Marconi”.
Questo vuol dire che il Lungomare di Salerno – come d’altronde tutta la fascia costiera della città, antistante l’area che, nel 1985, risultava compresa nel perimetro del centro edificato – rimane pienamente sottoposto a Vincolo Paesaggistico, in quanto ricadente nella fascia di 300 metri dalla battigia e non compreso in nessuna delle esclusioni previste dal comma 2 dell’art. 142.
Ma Miccio, di avviso diverso, conclude il suo dotto excursus giuridico in modo del tutto paradossale: per dimostrare tutta la sua volontà “di esercitare una certa forma di controllo” (insomma: “vorrei ma non posso”) ci informa sull’unico appiglio normativo che, a suo dire, gli avrebbe consentito di interessarsi in qualche modo del progetto : la Tutela Indiretta prevista dall’art. 45 del Codice dei Beni Culturali!
In ossequio a questa procedura però – non può ignorarlo – sarebbe stato necessario sottoporre a vincolo indiretto la Piazza Cavour, con l’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo che, ad oggi, pare non sussista affatto.
Se, dunque, il parere che il sindaco di Salerno sventola come attestato di genuinità delle sue iniziative è stato emesso ai sensi dell’articolo 45, il Soprintendente poteva anche risparmiarselo.
E’ un parere “tarocco”, reso in carenza di potere e non tiene conto del vincolo paesaggistico pienamente vigente sull’area di intervento.
Ci spezza il cuore dovergli rovinare quello che sembra solo alibi.
Ma il Soprintendente è incorso in un grossolano “errore”.
Proprio come quello, ad oggi impunito, che determinò il formarsi del “silenzio-assenso” nella grottesca vicenda del Crescent.
Possibile che l’abbaglio del soprintendente sia frutto di “una non perfetta conoscenza dei presupposti normativi che pure sono evocati”? Sarebbe grave, eppure è possibile.
Ma se anche credesse a quel che ha sostenuto, non avrebbe di che rammaricarsi.
Non può, infatti, ignorare che Il Codice gli mette in mano uno strumento prezioso: la possibilità, espressamente prevista dall’art. 150, “di inibire che si eseguano lavori …comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio”, indipendentemente dall’esistenza delvincolo paesaggistico.
Dunque, se il soprintendente si è sbagliato – e di questo siamo convinti – può prontamente correre ai ripari.
Lo farà?
Vedremo.
Comunque, saremmo stati più contenti se, invece di tentare di menarci per il naso, avesse detto chiaramente che quel buco di piazza Cavour, al posto della grande aiuola alberata, gli piace da morire o che, per mere ragioni di realpolitik, volente o nolente, deve farselo piacere. Per forza.